SERIE A1 2022 e 2023CAMPIONESSE D’ITALIA 

tennis-top-school-logo-intro-23 bianco

GEMELLATI CON YACHT CLUB PORTO ROTONDO

STATUTO SOCIALE

SOCIETA’ CANOTTIERI CASALE a.s.d.

 

Art. 1 Costituzione – Denominazione –Sede – Durata

  1. La Società Canottieri Casale è un’associazione polisportiva costituita per promuovere e sviluppare a livello dilettantistico ed amatoriale varie discipline sportive dilettantistiche.
    E’ denominata “SOCIETA’ CANOTTIERI CASALE Associazione Sportiva Dilettantistica” (nel prosieguo indicata anche con il termine “SOCIETA'”).
  2. La SOCIETA’ ha sede legale in Casale Monferrato in Viale Lungo Po Antonio Gramsci n. 14.
    I colori sociali sono il giallo e il rosso.
  3. La durata della SOCIETA’ è illimitata.
  4. La SOCIETA’ si dichiara apolitica, aconfessionale e non razziale e non ha fine di lucro.
  5. La SOCIETA’, con il proprio Statuto si ispira ai principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti dei Soci e di elettività delle cariche sociali.
  6. La SOCIETA’ non ha personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di Assemblea.
  7. La SOCIETA’ regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto ed uniforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni Sportive Nazionali a cui è affiliata nonché delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di Promozione Sociale a cui la SOCIETA’ intende affiliarsi.

Art. 2 Oggetto

  1. La SOCIETA’ adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere, all’abuso psicologico, all’abuso fisico, alla molestia sessuale, all’abuso sessuale, alla negligenza, all’incuria, all’abuso di matrice religiosa, al bullismo e al cyberbullismo, ai comportamenti discriminatori e all’abuso di mezzi di correzione con l’adozione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del responsabile (D. Lgs n. 231/2001, D. Lgs n. 36/2021, D. Lgs n. 39/2021).

 Art. 3 Corrispondenza

  1. In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l’indicazione “Associazione Sportiva Dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD.

Art. 4 Affiliazioni e Riconoscimento a fini sportivi

  1. La SOCIETA’ è affiliata dal 1924 alla Federazione Italiana Canottaggio e dal 1979 alla Federazione Italiana Tennis e Padel.
  2. La SOCIETA’ potrà affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS – a cui decida di affiliarsi – compresi quelli delle Federazioni Internazionali alle quali aderiscono gli organismi affilianti.
  3. La SOCIETA’ tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica. La SOCIETA’, ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi, dovrà mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento e apportare allo Statuto eventuali modifiche necessarie.
  4. La SOCIETA’ si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relative all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
  5. La SOCIETA’ garantisce l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate.
  6. La SOCIETA’, secondo le norme e le deliberazioni federali, adempie gli obblighi di carattere economico nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affiliati e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, sia  nel caso di scioglimento sia nel  caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale.
  7. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione stessa ed agli altri affiliati.
  8. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.
  9. La SOCIETA’ tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 5 Soci

  1. La SOCIETA’ si compone di un numero indeterminato di Soci, divisi nelle seguenti categorie:
    a) Soci Onorari    b) Soci Ordinari    c) Soci Aggregati    d) Soci Allievi    e) Soci Minori    f) Soci Bimbi
  2. Sono SOCI ONORARI quelle persone che per munificenza o con segnalati servigi abbiano contribuito notevolmente al successo ed allo sviluppo della SOCIETA’. Sono nominati dal Consiglio Direttivo. Sono esentati dal versamento della quota annuale.
  3. Sono SOCI ORDINARI coloro che sono stati ammessi a far parte della SOCIETA’ in seguito a regolare procedura di accettazione ed hanno corrisposto la quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari che abbiano fatto parte della SOCIETA’ in qualità di Soci Ordinari per 40 anni consecutivi fruiscono di una riduzione della quota annuale del 50% a decorrere dall’anno successivo al compimento dei 70 anni. I Soci Ordinari fruiscono di una riduzione della quota annuale del 50% a prescindere dalla data di iscrizione a decorrere dall’anno successivo al compimento degli 80 anni. I Soci Allievi diventano di diritto Soci Ordinari, senza pagamento della relativa quota di iscrizione, al compimento, del 18^ anno di età; i Soci Allievi o Minori o Bimbi diventano Soci Ordinari, senza pagamento della relativa quota di iscrizione, quando lo richieda chi ne ha la responsabilità genitoriale, contestualmente alle di lui dimissioni.
  4. Sono SOCI AGGREGATI coloro che, sposando un Socio o risultando legati al Socio da rapporti di convivenza more uxorio certificata anagraficamente o autocertificata, ne facciano domanda e paghino la quota d’iscrizione ridotta al 30%. La qualità si perde con la separazione avente valore giudiziale o con la cessazione della convivenza. In tal caso il Socio Aggregato può chiedere di essere qualificato Socio Ordinario pagando la quota d’iscrizione ridotta al 50% (vigente al momento della richiesta); in difetto di richiesta, il Socio Aggregato cessa di appartenere alla SOCIETA’. In caso di decesso o di dimissioni del Socio Ordinario, il Socio Aggregato acquista direttamente la qualifica di Socio Ordinario senza alcuna integrazione della quota d’iscrizione. I Soci Aggregati a decorrere dall’anno successivo al compimento degli 80 anni fruiscono di una riduzione della quota annuale del 50%.
  5. Il Socio Ordinario può chiedere, sposando un Socio, di essere qualificato come Socio Aggregato; egli può in qualunque momento riprendere, a richiesta, la qualità di Socio Ordinario, senza quota d’iscrizione.
  6. Sono SOCI ALLIEVI i figli dei Soci che non hanno superato il 18^ anno di età ma hanno compiuto il 13^ anno.
  7. Sono SOCI MINORI i figli dei Soci che non hanno superato il 13^ anno di età ma hanno compiuto il 6^ anno.
  8. Sono SOCI BIMBI i figli dei Soci che non hanno superato il 6^ anno di età ma hanno compiuto il 1^ anno.
  9. I Soci Allievi, i Soci Minori e i Soci Bimbi sono iscritti a domanda del Socio che ne ha la responsabilità genitoriale dietro pagamento della quota d’iscrizione ridotta al 15%.
  10. Quando viene proposta l’iscrizione dei membri di un nucleo familiare (tale intendendosi genitori e figli conviventi), acquistano la qualità di Socio Ordinario il coniuge o il convivente indicato dai richiedenti e i figli di età maggiore di anni 18; l’altro coniuge, o il convivente nell’ipotesi prevista dallo Statuto, acquista la qualità di Socio Aggregato e gli altri figli la qualità di Socio corrispondente all’età. Nella ipotesi predetta deve essere pagata la quota d’iscrizione prevista per il Socio Ordinario, oltre a quelle, in misura ridotta, previste per il Socio Aggregato e per ciascuno dei figli anche se maggiorenni (purché conviventi nel nucleo familiare del Socio Ordinario).
  11. È espressamente esclusa qualsiasi forma di partecipazione alla vita associativa avente carattere di temporaneità.
  12. La qualifica di Socio non è trasmissibile.

 Art. 6 Domanda di iscrizione – Domanda di aggregazione

  1. Chi aspira a far parte della SOCIETA’ deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo redatta su apposito stampato reperibile presso la Segreteria della SOCIETA’. La domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata da due Soci Ordinari ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo. La domanda presuppone l’accettazione incondizionata dello Statuto e del Regolamento Sociale.
  2. Nella domanda devono essere indicati i nomi dei componenti il nucleo familiare che il richiedente intende iscrivere come Soci Aggregati, Allievi, Minori e Bimbi.
  3. L’iscrizione di questi ha carattere definitivo per cui, in caso di recesso, non è consentita una nuova iscrizione se non quale Socio Ordinario.
  4. Il minore di età può essere iscritto alla SOCIETA’ come Socio Ordinario su domanda di chi esercita la responsabilità genitoriale su di esso; la domanda comporta l’assunzione, da parte del sottoscrittore, della rappresentanza del minore nei rapporti con la SOCIETA’ e della garanzia per le obbligazioni e per il comportamento del minore stesso.
  5. La domanda di iscrizione e quella di aggregazione dovranno contenere, oltre ai dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione ad utilizzarlo per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.
  6. Sulla domanda di iscrizione e sulla domanda di aggregazione per effetto di rapporti di convivenza more uxorio certificata anagraficamente o autocertificata, il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole di almeno quattro Consiglieri.

 Art. 7 Frequentatori Atleti e Aderenti

  1. Possono accedere alla SOCIETA’, quali FREQUENTATORI ATLETI i non soci tesserati delle Federazioni Sportive che praticano attività sportive agonistiche con i colori della SOCIETA’ Canottieri Casale. Sono ammessi dal Consiglio Direttivo su proposta del Dirigente della Sezione Sportiva competente. Gli Atleti sono iscritti alle Sezioni relative alle discipline sportive praticate e fruiscono delle strutture ad essi destinate; sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti della SOCIETA’.
  2. Possono accedere alla SOCIETA’, quali FREQUENTATORI ADERENTI i non soci che praticano con continuità le discipline sportive promosse dalla SOCIETA’ anche in base a specifiche convenzioni sottoscritte con istituti scolastici e gli associati di altri Circoli aventi le medesime finalità con cui la SOCIETA’ ha stipulato accordi di reciprocità. Fruiscono delle strutture ad essi destinate secondo le modalità di accesso stabilite dal Consiglio Direttivo e sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti della SOCIETA’.

 Art. 8 Diritto di voto

  1. Tutti i Soci maggiorenni e minorenni di cui art. 5 comma 1, nel rispetto dei principi di democraticità, al fine di garantire l’uniformità del rapporto associativo ed indipendentemente dalla loro categoria, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo della SOCIETA’, dei membri del Collegio Sindacale e dei membri del Collegio dei Probiviri. Sono altresì titolari del diritto di voto per tutte le materie poste in discussione in Assemblea.
  2. L’esercizio diretto del diritto di voto spetta ai Soci sin dal giorno del compimento del sedicesimo anno di età.
  3. I Soci minorenni che non hanno raggiunto il sedicesimo anno di età esercitano il diritto di voto attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi minori.
  4. Alle cariche sociali possono essere eletti, fermo il limite di cui all’art. 17 comma 1 del presente Statuto, tutti i Soci maggiorenni.

 Art. 9 Decadenza dei Soci

  1. La qualifica di Socio si perde:
    a) per dimissioni presentate per iscritto entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno;
    b) per la perdita della qualifica di Socio aggregato in conformità a quanto previsto dall’art. 5 comma 4;
    c) per morosità in conformità a quanto previsto dall’art. 27;
    d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri in conformità a quanto previsto dall’art. 26.
  2. Della perdita della qualifica di Socio deve essere data comunicazione all’interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 Art. 10 Quote e variazioni sociali

  1. Le quote annuali sono stabilite dall’Assemblea Generale in sede di approvazione del Bilancio Preventivo e devono essere pagate nei modi e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
  2. Decorso il termine come sopra fissato, il Socio è tenuto a pagare una indennità di mora pari al 6% della somma dovuta, indipendentemente dalla misura del ritardo, oltre agli interessi legali sino al momento del saldo ed oltre al rimborso delle spese postali per l’invito al pagamento di cui all’art. 27. La stessa indennità e gli interessi legali sono dovuti per qualsiasi ritardo nel pagamento di somme dovute alla SOCIETA’.
  3. Entro il 31 Ottobre di ogni anno i Soci sono tenuti ad informare la SOCIETA’ dell’eventuale mutamento di indirizzo; in difetto saranno ritenute valide le comunicazioni date ai Soci all’indirizzo risultante negli atti della SOCIETA’.
  4. Entro lo stesso termine del 31 Ottobre i Soci che intendono rassegnare le dimissioni devono darne comunicazione alla Segreteria della SOCIETA’ a mezzo raccomandata postale o a mano oppure posta certificata; in difetto saranno tenuti al pagamento della quota sociale anche per l’anno successivo.
  5. Sempre entro tale data i Soci sono tenuti a comunicare le eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare o le eventuali variazioni della loro categoria sociale.
  6. Le variazioni conseguenti al matrimonio, alla separazione avente valore giudiziale, al venir meno della convivenza more uxorio o al compimento di età previste dallo Statuto, hanno effetto dal 1^ Gennaio successivo. È fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere che dette variazioni abbiano effetto dal momento del verificarsi dei presupposti; in tal caso l’interessato deve accompagnare la richiesta con il versamento delle occorrenti somme integrative.
  7. Il Socio che si trasferisca o si assenti dalla propria residenza abituale, per particolari motivi di lavoro o di studio o per obblighi di legge può chiedere al Consiglio Direttivo, previa documentazione da presentarsi entro il 31 Ottobre, l’applicazione di una quota sociale annuale ridotta. L’ammontare della quota ridotta è determinato – per l’anno successivo alla richiesta – dal Consiglio Direttivo al quale è riservato il più ampio potere discrezionale nella valutazione della domanda.
  8. Le quote e/o i contributi associativi di qualsiasi natura non possono essere restituiti ai Soci, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

 Art. 11 Responsabilità

  1. La SOCIETA’ è esonerata, salvo dolo o colpa grave, da ogni responsabilità nei confronti dei Soci, a qualunque categoria appartengano, e dei loro familiari, per qualsiasi incidente o infortunio dovessero subire nell’ambito della SOCIETA’ anche in conseguenza dell’uso delle attrezzature e del materiale sociale.
  2. Per i danni causati dai Soci o dai loro familiari, il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emettere nota di addebito nei confronti del Socio, per una somma pari al costo delle riparazioni o sostituzioni occorse.
  3. Il Socio può introdurre nei locali sociali suoi ospiti, nei limiti e con le modalità fissate dal Regolamento. In ogni caso il Socio è responsabile, patrimonialmente e moralmente, del comportamento dell’ospite ed è tenuto a manlevare la SOCIETA’ da qualsiasi richiesta venisse proposta dall’ospite stesso a seguito di incidenti o infortuni, anche per l’uso delle attrezzature e del materiale sociale.

Art.12 Organi Sociali

  1. Gli organi della SOCIETA’ sono:
  • L’Assemblea Generale dei Soci
  • Il Presidente
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Collegio Sindacale
  • Il Collegio dei Probiviri
  • Le Sezioni Sportive
  1. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito; ad esse possono accedere solo i Soci maggiorenni che hanno adempiuto le obbligazioni nei confronti della SOCIETA’, che non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

 Art. 13 Assemblea dei Soci – Convocazione

  1. L’Assemblea Generale dei Soci è sovrana.
  2. L’Assemblea Generale dei Soci è Ordinaria o Straordinaria. Ad essa partecipano i Soci purché in regola con il pagamento dei contributi associativi.
  3. Le Assemblee Generali Ordinarie si tengono almeno due volte all’anno nel mese di Aprile e nei mesi di Novembre o Dicembre prima della chiusura dell’esercizio annuale; sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e l’elenco delle materie da trattare.
  4. L’avviso deve essere affisso in bacheca, nella Sede Sociale, e pubblicato sul sito web della SOCIETA’ almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza. Facoltativamente potrà anche essere inviata ai Soci lettera di convocazione a mezzo posta o a mezzo posta elettronica.
  5. Quando l’ordine del giorno prevede l’elezione o la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio Sindacale e dei membri del Collegio dei Probiviri, l’avviso di convocazione deve essere reso noto almeno 30 giorni prima dell’Assemblea nei modi fissati al comma 4 di questo articolo e deve contenere i nominativi dei componenti la Commissione per le Nomine.
  6. L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Presidente nella stessa forma prevista per quella Ordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno o lo richiedano per iscritto, precisandone l’ordine del giorno, almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto o il Collegio Sindacale. Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, deve intercorrere un periodo di tempo di almeno un’ora.
  7. Ogni Socio è titolare di un voto; non è ammesso il voto per delega.

 Art. 14 Assemblea dei Soci – Funzionamento

  1. Le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie sono presiedute dal Presidente della SOCIETA’ o da chi ne fa le veci ai sensi del presente Statuto.
  2. Nessun Socio può parlare senza aver chiesta la parola ed averla ottenuta da chi presiede l’adunanza.
  3. Ogni delibera è presa per alzata di mano, salve le norme per l’elezione o la revoca dei Consiglieri, dei Sindaci e dei Probiviri.
  4. Le determinazioni dell’Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria, assunte a maggioranza dei presenti, sono valide e vincolano tutti i Soci anche assenti, purché sia intervenuta in prima convocazione almeno la metà dei Soci, salvo quanto disposto dall’art. 28 comma 2 dello Statuto per l’ipotesi di scioglimento della SOCIETA’.
  5. In seconda convocazione le determinazioni assunte sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
  6. I verbali assembleari sono conservati presso la Segreteria della SOCIETA’ e sono liberamente consultabili da tutti i Soci.

Art. 15 Assemblea Ordinaria e Straordinaria

  1. L’Assemblea Generale Ordinaria approva il Bilancio Preventivo; approva il Bilancio Consuntivo e le modalità di ripianamento quando lo stesso non sia in pareggio; formula, a richiesta del Consiglio Direttivo, pareri sulla ordinaria amministrazione; delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine alla stipula di accordi di reciprocità con altri Circoli o Associazioni aventi le medesime finalità della SOCIETA’. Decide inoltre su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre.
  2. L’Assemblea Generale Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla revoca dei Consiglieri, dei Sindaci e dei Probiviri, sull’assunzione di partecipazioni in altre SOCIETA’ così come previsto dall’art. 2 comma 4; su ogni altro oggetto proposto dal Consiglio Direttivo o dai Soci che hanno richiesto la convocazione. A richiesta del Consiglio Direttivo formula pareri vincolanti sulla straordinaria amministrazione.
  3. Le Assemblee deliberano esclusivamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno; sarà però sempre consentita la discussione dei problemi tecnici, finanziari ed organizzativi.
  4. Le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie possono tenersi contemporaneamente.

 Art. 16 Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della SOCIETA’ ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; contestualmente il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente e nomina il Segretario. Presidente, Vice Presidente e Segretario durano in carica quattro anni al pari degli altri componenti il Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente rappresenta la SOCIETA’ di fronte ai Soci e in giudizio. Convoca e presiede le adunanze di Consiglio, propone le materie da trattare e dirige la discussione, sottoscrive le deliberazioni. Il Presidente in caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente; mancando entrambi, li sostituisce il Consigliere Segretario. Il Presidente può delegare alla firma uno o più Consiglieri disgiuntamente o congiuntamente. Spetta al Presidente affidare ai Consiglieri gli incarichi amministrativi e tecnici. La delega e gli incarichi sono revocabili.
  3. Il Presidente convoca il Consiglio ogni qual volta lo ritenga necessario e ne fissa l’ordine del giorno. Il Consiglio viene altresì convocato quando ciò sia richiesto da almeno tre Consiglieri. Il Presidente e il Vice Presidente decadono dalla carica quando, per qualsiasi ragione, cessano di essere membri del Consiglio Direttivo.

 Art. 17 Consiglio Direttivo

  1. La SOCIETA’ è retta da un Consiglio Direttivo di sette componenti che rimangono in carica quattro anni. Almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti tra i Soci con almeno 15 anni di iscrizione in qualità di Soci Ordinari.
  2. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento. Il Consiglio Direttivo approva o modifica le norme di accesso alla Sede Sociale e di uso delle attrezzature e del materiale sociale, nonché quelle che regolano le attività sportive e ricreative (Regolamento Sociale) e quelle in genere relative alla gestione ed organizzazione patrimoniale, amministrativa, finanziaria, tecnica e ricreativa della SOCIETA’.
  3. Il Consiglio delibera con la presenza di oltre la metà dei suoi membri, a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che ne fa le veci.
  4. Il Consiglio costituisce le singole Sezioni Sportive nominandone il Dirigente di Sezione così come previsto dall’art. 20 comma 3.
  5. Il Consiglio ha la facoltà di stipulare accordi, convenzioni e transazioni con le Autorità competenti per quanto riguarda le concessioni, la loro durata, l’ammontare dei canoni e tutto quanto sarà necessario per la migliore utilizzazione da parte della SOCIETA’ delle concessioni medesime conferendo al Presidente i relativi poteri di firma. Nel caso in cui i predetti canoni dovessero essere di un ammontare superiore a € 50.000,00, sarà necessario la delibera da parte dell’Assemblea.
  6. Venendo, per qualsiasi ragione, a mancare un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo, con il rispetto di quanto sopra previsto al comma 1; il nominato scade insieme agli altri Consiglieri.
  7. Venendo a mancare, anche non contemporaneamente, oltre un terzo dei Consiglieri originariamente eletti, l’Assemblea nomina con elezioni suppletive un nuovo intero Consiglio Direttivo che rimane in carica sino al termine dell’originario come stabilito dall’art. 21.
  8. Tutti i Consiglieri sono responsabili nei confronti della SOCIETA’; essi devono adempiere ai doveri loro imposti dallo Statuto con la diligenza del mandatario e sono responsabili verso la SOCIETA’ dei doveri derivanti dall’inosservanza di questi, salvo che si tratti:
    a) di atti autorizzati dall’Assemblea;
    b) di atti del Dirigente della Sezione Sportiva o di uno o più Consiglieri.
  9. Per le obbligazioni sociali risponde sempre la SOCIETA’ con il suo patrimonio; il Presidente o altri Consiglieri che dovessero essere soggetti passivi di azioni di condanna o esecutive hanno il diritto di essere manlevati dalla SOCIETA’ salvo che la loro responsabilità derivi da fatto illecito o da violazione del presente Statuto.
  10. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare formalmente ospiti in SOCIETA’; essi potranno usufruire anche delle attrezzature esistenti.
  11. Ai componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, è fatto divieto di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

 Art. 18 Collegio Sindacale

  1. Al Collegio Sindacale spetta il controllo sulla amministrazione della SOCIETA’ e sulla contabilità sociale. Il Collegio Sindacale è composto da tre Soci che nominano il Presidente; il loro mandato è quadriennale.
  2. Il Collegio Sindacale delibera con il voto favorevole di almeno due dei suoi membri.
  3. Venendo per qualsiasi ragione a mancare un Sindaco, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirlo. Il nominato scade insieme a quelli in carica. Venendo a mancare, anche non contemporaneamente, la maggioranza dei Sindaci originariamente eletti, alla sostituzione provvede con elezioni suppletive l’Assemblea.
  4. Tutti i Sindaci, anche quelli eletti successivamente, scadono al termine previsto dall’art. 21.
  5. Spetta al Collegio Sindacale nominare, per ogni elezione, la Commissione per le Nomine, composta da cinque persone, scelte tra i Soci qualunque sia la loro qualifica, purché maggiorenni; i nominati non possono candidarsi alle cariche sociali.
  6. Il Collegio è convocato da uno qualsiasi dei suoi membri.

 Art. 19 Collegio dei Probiviri

  1. Al Collegio dei Probiviri spettano i compiti di cui agli artt. 25 e 26 dello Statuto; spetta anche il compito, su richiesta del Consiglio Direttivo o di un Socio, di decidere qualsiasi controversia sull’interpretazione di questo Statuto.
  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque Soci; il loro mandato è quadriennale. Il Collegio nomina, nel proprio seno, un Presidente.
  3. Il Collegio dei Probiviri delibera con il voto favorevole di almeno tre dei suoi membri.
  4. Venendo a mancare per qualsiasi ragione un membro del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il nominato scade insieme a quelli in carica.
  5. Venendo a mancare anche non contemporaneamente la maggioranza dei Probiviri originariamente eletti, alla sostituzione provvede l’Assemblea con elezioni suppletive.
  6. Tutti i Probiviri, anche quelli eletti successivamente, scadono al termine di cui all’art. 21.
  7. Il Collegio è convocato dal Presidente o da almeno due dei suoi membri.

 Art. 20 Sezioni sportive

  1. Per ogni disciplina sportiva praticata nell’ambito della SOCIETA’ e facente capo ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Sportiva associata al CONI è costituita, con delibera del Consiglio Direttivo, la corrispondente Sezione Sportiva.
  2. All’attività della Sezione partecipano i Frequentatori Atleti e i Frequentatori Aderenti in regola con gli adempimenti previsti nei confronti della SOCIETA’, in ragione della disciplina sportiva praticata nonché tutti gli altri Soci della SOCIETA’ che praticano a qualsiasi titolo la predetta disciplina sportiva. Tutti i Frequentatori Atleti, i Frequentatori Aderenti e i Soci aderenti alla Sezione Sportiva dovranno obbligatoriamente essere tesserati per la Federazione Sportiva Nazionale corrispondente o per la Disciplina Sportiva associata al CONI.
  3. E’ fatto obbligo per tutti i Frequentatori Atleti, i Frequentatori Aderenti e i Soci aderenti alla Sezione Sportiva osservare e rispettare lo statuto ed i regolamenti delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali nonché la normativa del CONI.
  4. Ciascuna Sezione Sportiva è presieduta da un Dirigente di Sezione nominato annualmente entro il 31 ottobre, dal Consiglio Direttivo. La scelta deve ricadere tra i Soci maggiorenni e l’incarico di Dirigente di Sezione è gratuito. La carica di Dirigente di Sezione non è cumulabile con quella di Consigliere. Il Dirigente di Sezione può partecipare, su invito e con potere meramente consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della SOCIETA’.
  5. Il Dirigente di ciascuna Sezione Sportiva, in collaborazione con il Consiglio Direttivo ed in particolare con il Consigliere addetto allo Sport, concorre alla realizzazione dei programmi della SOCIETA’, coordina tutti gli impegni e le attività di competenza specifica della Sezione, predispone i programmi della Sezione ed il piano economico-finanziario annuale dell’attività che dovranno essere valutati e approvati dal Consiglio Direttivo.
  6. Per ciascuna Sezione Sportiva il Consiglio Direttivo approva, con delibera a maggioranza, il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della Sezione stessa tenuto conto dell’attività sportiva praticata nonché le modalità e le procedure per la designazione dei rappresentanti di categoria nelle Assemblee Federali.

 Art. 21 Elezione Organi Sociali – Modalità

  1. Le elezioni ordinarie per le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio Sindacale e dei membri del Collegio dei Probiviri, si tengono una volta ogni quattro anni, nei primi 14 giorni di Novembre.
  2. Il quadriennio va dal 15 Novembre dopo le elezioni al 14 Novembre del quarto anno successivo.
  3. Il mandato conferito ai componenti del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio Sindacale e dei membri del Collegio dei Probiviri scade al termine del quadriennio di cui sopra indipendentemente dalla data della loro elezione o della loro nomina.
  4. Le loro funzioni sono prorogate sino alla proclamazione dei nuovi eletti.
  5. I componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.
  6. All’Assemblea fissata per le elezioni, il Consiglio Direttivo uscente deve presentare il Bilancio Consuntivo al 30 Settembre con le proiezioni al 31 Dicembre. Il Bilancio è sottoscritto da tutti i Consiglieri mentre i Sindaci ne garantiscono la corrispondenza alle scritturazioni contabili con apposita relazione.
  7. Ove il Consiglio Direttivo non provveda alla presentazione, provvede il Collegio Sindacale.
  8. Il Consiglio Direttivo uscente risponderà ai sensi dell’art. 24 fino al momento della sua permanenza in carica, e cioè fino alla proclamazione dei nuovi eletti da parte della Commissione per le Nomine.
  9. Il passaggio delle consegne avverrà entro i 15 giorni successivi e sarà formalizzato con la sottoscrizione di apposito verbale da parte dei Presidenti e dei Responsabili Amministrativi.
  10. In caso di divergenze che comportino la mancata sottoscrizione del verbale, la vertenza sarà demandata ai due Collegi Sindacali (l’uscente e il nuovo eletto) che decideranno in seduta comune a maggioranza di tutti i componenti i Collegi Sindacali. Ove non si formi una maggioranza si ricorrerà all’arbitrato irrituale.
  11. I componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio Sindacale ed i membri del Collegio dei Probiviri sono eletti o revocati per scrutinio segreto dai Soci purché in regola con le obbligazioni nei confronti della SOCIETA’.
  12. Le votazioni, sia ordinarie che suppletive, iniziano al termine dell’Assemblea convocata per l’incombente e si chiudono non prima delle ore venti del giorno seguente.
  13. La Commissione per le Nomine verifica le liste entro due giorni dalla presentazione; in difetto del requisito di cui all’art. 17, comma 1, la Commissione avvisa immediatamente del fatto il primo dei candidati.
  14. La Commissione per le nomine decide a maggioranza la durata delle votazioni, l’orario di apertura dei seggi, non inferiore a dodici ore, l’ora d’inizio dello scrutinio provvedendo alle relative operazioni.
  15. Allo scrutinio tutti i Soci hanno diritto di assistere.

 Art. 22 Modalità di presentazione delle candidature

  1. Le candidature per il Consiglio Direttivo sono presentate per liste di sette nominativi con il rispetto di quanto stabilito all’art. 17, comma 1; le liste devono essere comunicate alla Commissione per le Nomine con lettera sottoscritta da tutti i candidati; la lettera deve pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni presso la Segreteria entro le ore 19.
  2. Le candidature per le cariche di Sindaco o di Probiviro sono individuali; anch’esse devono essere presentate come sopra.
  3. I nomi dei candidati devono essere riportati sulle schede per la votazione.
  4. Se all’apertura dell’Assemblea non fossero state presentate liste o sufficienti candidature, il Presidente può rinviare l’Assemblea o ammettere la presentazione di liste o di nuove candidature sino al termine della discussione; perdurando la mancanza di liste o di candidature, salva la facoltà per il Presidente di rinviare l’Assemblea, quest’ultima nomina, con immediata votazione segreta, un Commissario Straordinario con mandato di sei mesi entro i quali dovrà indire le nuove elezioni degli Organi sociali.
  5. Il Commissario Straordinario svolgerà attività di ordinaria amministrazione e non è responsabile delle obbligazioni sociali preesistenti al suo mandato.

Art. 23 Esercizio del diritto di voto

  1. Ogni Socio è titolare di un voto per ciascuno degli Organi sociali: Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri.
  2. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Socio vota una delle liste; per le altre elezioni, il Socio può esprimere rispettivamente sino a tre preferenze per il Collegio Sindacale e sino a cinque per il Collegio dei Probiviri.
  3. Sono nulle le schede contenenti un numero di preferenze maggiori al consentito. La nullità è limitata all’elezione dell’organo rispetto al quale il numero di preferenze è stato espresso oltre al consentito.
  4. Nello scrutinio per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti gli appartenenti alla lista che ha raccolto il maggior numero di suffragi.
  5. Se più liste ottengono lo stesso numero di voti, le elezioni verranno ripetute a distanza di 15 giorni; non saranno ammesse nuove liste.
  6. Nello scrutinio per l’elezione dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, vengono eletti rispettivamente i tre Soci per il Collegio Sindacale e i cinque Soci per il Collegio dei Probiviri che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi; in caso di parità di voti ottenuti verrà dichiarato eletto il Socio avente da più anni la qualifica di Socio Ordinario.

 

Art. 24 Bilanci

  1. I Bilanci, Preventivo e Consuntivo, sono obbligatoriamente predisposti e proposti dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Bilancio Preventivo annuale deve essere depositato in Segreteria 5 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea; esso è approvato con unica votazione. In caso di mancata approvazione devono essere formulate proposte di variazione sulle quali l’Assemblea deve deliberare; la mancata presentazione di proposte di variazione o la loro mancata approvazione comporta di diritto l’approvazione del Bilancio presentato dal Consiglio Direttivo.
  3. Il Bilancio Consuntivo al 31 Dicembre di ogni anno deve essere approvato entro il 30 Aprile dell’anno successivo da un’Assemblea appositamente convocata.
  4. In caso di mancata approvazione del Bilancio Consuntivo da parte dell’Assemblea, tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono del disavanzo se esso supera il 10% delle entrate, e solo per questo esubero; la responsabilità è totale quando il disavanzo sia stato provocato da spese relative ad interventi di straordinaria amministrazione non autorizzati da un’Assemblea appositamente convocata o da spese che non rientrino nelle voci del Bilancio Preventivo o che, pur rientrando tra queste, non siano state autorizzate dall’Assemblea, ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo, ove necessario, di apportare variazioni all’interno delle singole voci del Bilancio Preventivo. Sono esenti dalla quantificazione degli esuberi di cui sopra, l’effetto inflattivo e gli eventi straordinari.
  5. I Bilanci sono conservati presso la Segreteria della SOCIETA’ e sono liberamente consultabili da tutti i Soci.
  6. Durante la vita della SOCIETA’ è vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominati o capitali, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.
    Gli eventuali utili o avanzi di gestione, derivanti dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, attuati   gli eventuali accantonamenti, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità previste dall’art. 2 dello Statuto.

 Art. 25 Reclami dei Soci

  1. Qualunque Socio può rivolgere reclamo scritto al Collegio dei Probiviri il quale esprimerà un parere in merito dopo aver sentito il Consiglio Direttivo.
  2. Il parere è vincolante per il Consiglio Direttivo se riguarda una controversia relativa all’interpretazione di questo Statuto.

 Art. 26 Sanzioni – Ricorsi

  1. Il Socio, a qualsiasi categoria appartenga, che contravviene alle norme dello Statuto o del Regolamento Sociale, od alle altre stabilite ai sensi dell’art. 31, è passibile di deplorazione, di multa sino a € 500,00, di sospensione sino a due anni o di esclusione dalla SOCIETA’.
  2. I provvedimenti di deplorazione, di multa e di sospensione sono decisi in prima istanza dal Consiglio Direttivo, udite e valutate le ragioni oralmente o per iscritto esposte dal Socio interessato; nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può assumere un provvedimento in via provvisoria, fissando un termine al Socio per esporre le ragioni, prima di provvedere in via definitiva.
  3. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale decide insindacabilmente sentito lo stesso Socio, che ne abbia fatto richiesta, o un suo delegato, e un rappresentante del Consiglio Direttivo.
  4. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto entro 8 giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo; il ricorso non sospende i provvedimenti presi dal Consiglio.
  5. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri in seduta comune.
  6. I provvedimenti sono comunicati al Socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e resi noti mediante affissione.

 Art. 27 Inadempimento dei Soci – Sospensione – Esclusione

  1. Il Socio che non adempie alle sue obbligazioni verso la SOCIETA’ (quote sociali, contributi, sanzioni per mora, multe, rimborsi, ecc.) viene invitato al pagamento dal Segretario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  2. Protraendosi lo stato di morosità per oltre un mese da tale invito, la SOCIETA’ procederà al recupero coattivo del credito; ove lo stato di morosità sussista ancora alla scadenza del pagamento della quota sociale prevista per l’anno successivo il Socio inadempiente sarà escluso dalla SOCIETA’ con provvedimento deliberato nelle forme di cui all’art. 26.
  3. Al Socio moroso è inibito l’accesso in SOCIETA’ ed è sospeso da ogni diritto associativo; il Socio potrà riprendere la normale frequenza solo a pagamento effettuato.

Art. 28 Scioglimento – Devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento della SOCIETA’ potrà essere deliberato soltanto da un’Assemblea Generale Straordinaria espressamente convocata e mediante votazione nella forma di cui all’art. 14.
  2. La deliberazione è valida e vincola tutti i Soci quando abbiano preso parte alla votazione almeno i 2/3 dei Soci.
  3. Se la partecipazione al voto è inferiore ai 2/3 degli aventi diritto, l’Assemblea viene riconvocata a distanza di almeno 30 giorni e la deliberazione assunta vincola tutti i Soci, qualunque sia il numero dei votanti.
  4. Dopo la votazione, un’apposita Assemblea deciderà le modalità dello scioglimento, nominando il Liquidatore o un Collegio di Liquidatori e fissandone i poteri. E’ fatto obbligo alla SOCIETA’ di devolvere il patrimonio sociale esistente, soddisfatte tutte le obbligazioni, ai soli fini sportivi ai sensi dell’art. 7.1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2021. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di quote associative.

Art. 29 Obblighi di comunicazione

  1. La nomina e le variazioni degli organi dell’A.S.D., nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 30 Prestazioni di Lavoro e Volontari

  1. La SOCIETA’ potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive anche di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.
  2. La SOCIETA’ può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazioni dei giovani atleti.

Art. 31 Norma finale e norme di rinvio

  1. Tutti i Soci sono tenuti alla piena e assoluta osservanza del presente Statuto, del Regolamento Sociale e delle altre disposizioni che il Consiglio Direttivo, direttamente o per tramite del Dirigente della Sezione di cui all’art. 20, avrà fissato.
  2. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme dettate dal Codice Civile e, in quanto compatibili, le altre disposizioni previste per le ASD e le Federazioni Sportive Nazionali a cui la SOCIETA’ è affiliata. Il presente Statuto annulla o sostituisce ogni altro precedente Statuto della SOCIETA’ nonché ogni altra norma regolamentare della stessa SOCIETA’ in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dalla SOCIETA’ CANOTTIERI CASALE Associazione Polisportiva Dilettantistica in occasione dell’Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2024 come da delibera agli atti della SOCIETA’ stessa.

 Casale Monferrato, 27 giugno 2024

Translate »